Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470
In vigore dal 13 nov 2025
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 è così modificata:
(1)
L’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816 sono inclusi dati alfanumerici insieme a dati relativi alle impronte digitali o all’immagine del volto di una persona, o insieme a entrambi, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto.»
;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. L’algoritmo di compressione delle immagini del volto da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (“NIST”).
Le immagini del volto sono compresse una sola volta alle seguenti condizioni di compressione:
a)
utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) e il sistema di codifica;
b)
grado di compressione delle immagini massimo consentito pari a 20:1.»
;
(2)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Meccanismo di verifica della qualità dei dati
1. Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816.
2. Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN.
3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell’aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816.
4. Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l’equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.»
;
(3)
all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
(4)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
«4. Ai fini del processo di verifica della qualità dei dati, gli Stati membri utilizzano almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).»
;
(5)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Qualità delle immagini del volto
1. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a)
una sola immagine del volto è fornita nel file NIST ed è trasmessa conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015, o a qualsiasi versione più recente disponibile;
b)
le immagini del volto sono in scala di grigi, a colori o ad infrarossi vicini;
c)
la qualità delle immagini del volto è basata sui requisiti per le immagini di tipo frontale di cui alla norma ISO/CEI 19794-5:2011 o qualsiasi versione più recente disponibile);
d)
il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari, compresa la data in cui è stata acquista l’immagine;
e)
le immagini del volto, in modalità ritratto, hanno una risoluzione minima di 600 x 800 pixel e una risoluzione massima di 1 200 x 1 600 pixel;
f)
il volto occupa uno spazio all’interno dell’immagine che garantisce un minimo di 120 pixel tra il centro di ciascun occhio.
2. Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.»
;
(6)
all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:
a)
il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;»;
b)
sono aggiunti i seguenti punti:
«viii)
numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto;
ix)
numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto non accettate ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della presente decisione;»;
(7)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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