Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470

In vigore dal 13 nov 2025
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 è così modificata: (1) L’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816 sono inclusi dati alfanumerici insieme a dati relativi alle impronte digitali o all’immagine del volto di una persona, o insieme a entrambi, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto.» ; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   L’algoritmo di compressione delle immagini del volto da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (“NIST”). Le immagini del volto sono compresse una sola volta alle seguenti condizioni di compressione: a) utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) e il sistema di codifica; b) grado di compressione delle immagini massimo consentito pari a 20:1.» ; (2) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Meccanismo di verifica della qualità dei dati 1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816. 2.   Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN. 3.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell’aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816. 4.   Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l’equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.» ; (3) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi; (4) l’articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi; b) il paragrafo 4 è così modificato: «4.   Ai fini del processo di verifica della qualità dei dati, gli Stati membri utilizzano almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).» ; (5) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Qualità delle immagini del volto 1.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) una sola immagine del volto è fornita nel file NIST ed è trasmessa conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015, o a qualsiasi versione più recente disponibile; b) le immagini del volto sono in scala di grigi, a colori o ad infrarossi vicini; c) la qualità delle immagini del volto è basata sui requisiti per le immagini di tipo frontale di cui alla norma ISO/CEI 19794-5:2011 o qualsiasi versione più recente disponibile); d) il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari, compresa la data in cui è stata acquista l’immagine; e) le immagini del volto, in modalità ritratto, hanno una risoluzione minima di 600 x 800 pixel e una risoluzione massima di 1 200 x 1 600 pixel; f) il volto occupa uno spazio all’interno dell’immagine che garantisce un minimo di 120 pixel tra il centro di ciascun occhio. 2.   Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.» ; (6) all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata: a) il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;»; b) sono aggiunti i seguenti punti: «viii) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto; ix) numero di registrazioni contenenti l’immagine del volto non accettate ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, della presente decisione;»; (7) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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