Art. 2
In vigore dal 4 nov 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione all’ottava sessione della riunione delle parti in merito all’osservanza da parte dell’Unione degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione ai piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC), ai progetti di interesse comune (PIC) e alla direttiva 2010/75/UE, di cui alle comunicazioni ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121, rispettivamente, e alla decisione VII/8f, è di approvare l’adozione del progetto di decisione VIII/8e se tale progetto di decisione tiene conto dei punti seguenti:
a)
per quanto riguarda i PNEC, la decisione VIII/8e riconosce e accoglie con favore il fatto che l’Unione abbia compiuto progressi significativi per garantire la conformità alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato di controllo sulla comunicazione ACCC/C/2010/54 in relazione all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 7 della convenzione di Aarhus e che l’Unione abbia rispettato parte di tali conclusioni per quanto riguarda l’adozione di istruzioni ai fini del paragrafo 2, lettera a), della decisione VII/8f; e
b)
per quanto riguarda i PIC, la decisione VIII/8e riconosce i miglioramenti apportati dall’Unione, attraverso modalità pratiche, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione VII/8f e conformarsi all’, paragrafo 9, all’articolo 6, paragrafo 8 e all’articolo 7 della convenzione di Aarhus.
Storico versioni
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