Art. 1

In vigore dal 30 ott 2025
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza della Nuova Zelanda applicabile agli indici di riferimento finanziari i cui amministratori sono stati autorizzati dall’Autorità dei mercati finanziari in Nuova Zelanda ai sensi del «Financial Markets Conduct Act» del 2013 è considerato equivalente ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.
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Art. 1 Decisione (UE) 2025/2197 — Testo vigente | Portale Normativo