Art. 2

In vigore dal 24 ott 2025
1.   Il mandato del coordinatore europeo ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina un anno dopo tale data. 2.   Se necessario, il mandato del coordinatore europeo può essere rinnovato due volte. Il coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2204:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo