Art. 1
In vigore dal 23 ott 2025
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 1 ter è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quater. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815 e 6903, elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 quinquies. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 6902 e 6909 19, elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
il paragrafo 9 è soppresso;
2)
all'articolo 2 sexies bis, il paragrafo 5 è soppresso;
3)
l' nonies quater è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:»
;
b)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura, ingegneria, integrati di ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, prove e analisi tecniche e i servizi di consulenza giuridica o informatica ai soggetti seguenti:»
;
c)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione ai soggetti seguenti:»
;
d)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali o software con determinati usi nel settore bancario e finanziario ai soggetti seguenti:»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. A decorrere dal 25 novembre 2025 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare, servizi di intelligenza artificiale (IA) consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi, ovvero servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico, ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.»
;
f)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. È vietato:
a)
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo.»
;
g)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dal paragrafo 1, 2, 3 o 4 bis alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è coerente con gli obiettivi della presente decisione.»
;
h)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. I divieti di cui ai paragrafi 2 e 4 e i divieti che riguardano i servizi spaziali commerciali di cui al paragrafo 4 bis non si applicano alla prestazione dei servizi o alla fornitura dei software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
i)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«10 bis. I divieti di cui al paragrafo 4 non si applicano alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario, elencati nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
10 ter. Il paragrafo 5 bis non si applica all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.»
;
j)
il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. In deroga ai divieti relativi ai software di cui al paragrafo 4 e ai divieti relativi alla fornitura dei servizi di intelligenza artificiale, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di cui al paragrafo 4 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei software e la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali software o servizi sono strettamente necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.»
;
k)
al paragrafo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«13. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi e la fornitura dei software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:»
;
l)
il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 bis e dei paragrafi da 11 a 14 entro due settimane dal rilascio.»
;
4)
all' novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti:
«9 ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
9 quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.
9 quinquies. I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 9 quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»
;
5)
all' vicies sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; o
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»
;
6)
l' duovicies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia:
a)
servizi per le cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b)
emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
c)
emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)."
(*2) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj)."
(*3) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;"
b)
il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:
«1 ter. A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:
a)
necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b)
destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
necessaria per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica;
d)
necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;
e)
destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure
f)
necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.»
;
d)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato IV bis.
4 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato IV bis.
4 quater. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4, lettera a), b), d), e) o f), e del paragrafo 4 ter entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»
;
e)
al paragrafo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5. In deroga all' duovicies, paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»
;
7)
all' sexvicies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
che sono necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Bielorussia sono consentiti ai sensi della presente decisione;
d)
che sono strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione; o
e)
che sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.».
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