Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 ott 2025
Modifiche La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue: 1. l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Individuazione delle banconote in euro false I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti o alla BCN, a seconda dei casi, immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote in euro che si sospettano essere false e le banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. Le banconote in euro che si sospettano essere false devono essere consegnate unitamente a tutte le informazioni disponibili relative al titolare del conto.» ; 2. Gli allegati IIa e IIb sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.
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Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2025/2182) — Testo vigente | Portale Normativo