Art. 1
Modifiche
In vigore dal 16 ott 2025
Modifiche
La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:
1.
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Individuazione delle banconote in euro false
I soggetti che operano con il contante consegnano alle autorità nazionali competenti o alla BCN, a seconda dei casi, immediatamente, in linea con i regolamenti nazionali e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote in euro che si sospettano essere false e le banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi dell’allegato IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato. Le banconote in euro che si sospettano essere false devono essere consegnate unitamente a tutte le informazioni disponibili relative al titolare del conto.»
;
2.
Gli allegati IIa e IIb sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2182:oj#art-1