Art. 2

In vigore dal 13 ott 2025
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2025/2054 — Testo vigente | Portale Normativo