Art. 2

In vigore dal 10 ott 2025
La dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’accordo e agli allegati, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’articolo 5 dell’accordo, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle relazioni tra San Marino e l’Unione europea, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla definizione di Banca Centrale e la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’entrata in vigore del protocollo di modifica sono approvate a nome dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2126:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo