Art. 2
In vigore dal 10 ott 2025
La dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’accordo e agli allegati, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’articolo 5 dell’accordo e la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all’entrata in vigore e all’attuazione del protocollo di modifica sono approvate a nome dell’Unione.
Storico versioni
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