Art. 1

Deroghe all'applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4

In vigore dal 2 ott 2025
Il titolo III* è aggiunto al protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa: «Titolo III (1)* Disposizioni concernenti la dichiarazione comune relativa all'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra Articolo 8* Deroghe all'applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4 Nell'applicazione della convenzione e delle norme transitorie, le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al titolo II della convenzione e delle norme transitorie si riferiscono a uno Stato membro dell'Unione, al Marocco o al Sahara occidentale. Sulle disposizioni del titolo III della convenzione e delle norme transitorie non incidono lavorazioni, trasformazioni o modifiche effettuate in Marocco o partite esportate dal Marocco nell'Unione. Le prove dell'origine sono compilate come segue. Nel certificato di circolazione delle merci EUR.1: Nella casella n. 2 “Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e …” è inserito un riferimento all'“accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo del XX.XX.2025”. La casella n. 4 “Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari” non è compilata. Riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti nella casella n. 7 “Osservazioni”. Nella dichiarazione di origine riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti in relazione alla nota a piè di pagina 2) degli allegati al testo della dichiarazione di origine.».
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