Art. 2

In vigore dal 2 ott 2025
1.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta dall’autorità di cui all’, dette carte o detti documenti sono trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione. 2.   Gli accordi di cooperazione bilaterali tra le autorità competenti degli Stati membri e l’autorità competente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
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