Art. 1
In vigore dal 29 set 2025
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, in merito all’adozione di orientamenti comuni relativi allo svolgimento del dialogo di partenariato di cui all’articolo 3 dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall’altra («accordo di Samoa»), si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell’Unione in seno al Consiglio dei ministri OSACP-UE possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione, previa consultazione del competente organo preparatorio del Consiglio, senza che il Consiglio adotti una nuova decisione.
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