Art. 1
In vigore dal 29 set 2025
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all’Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell’UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviati prima del dicembre 2006.»
;
2)
l’articolo 3 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 quater
1. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026.
2. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.»
;
3)
l’articolo 3 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 quinquies
1. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026.
2. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.»
;
4)
all’articolo 4 ter, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.
2. I divieti di cui all’articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di quest’ultima data da imprese stabilite negli Stati membri.
3. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.
4. I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.»
;
5)
l’articolo 4 septies è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 septies
I divieti di cui all’articolo 4 sexies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
6)
l’articolo 4 nonies è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 nonies
I divieti di cui all’articolo 4 octies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
7)
l’articolo 4 undecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 undecies
I divieti di cui all’articolo 4 decies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
8)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:
a)
non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 settembre 2025;
b)
non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 settembre 2025.
2. I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:
a)
non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 30 settembre 2025;
b)
non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 30 settembre 2025.»
;
9)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazioni e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.»
;
b)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento, i prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione in conformità paragrafo 16 dell’UNSCR 1929 (2010). Tali sequestri e smaltimenti sono effettuati a spese dell’importatore o, qualora il rimborso di tali costi non possa essere ottenuto dall’importatore, lo si può esigere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
6. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell’Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.»
;
10)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 5.»
;
11)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell’UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.»
;
c)
al paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
necessità di conseguire gli obiettivi dell’UNSCR 1737 (2006) e dell’UNSCR 1929 (2010), anche laddove si applica l’articolo XV dello statuto dell’AIEA;»
d)
i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I o II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
10. Se è stata concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell’allegato I.»
;
12)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;
b)
al paragrafo 3, la frase finale è sostituita dalla seguente:
«purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a)
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;
b)
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell’UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato;
c)
necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) dell’UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006.»
;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
a)
il contratto non riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d’intermediazione o di altro tipo vietati di cui all’;
b)
il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1;
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»
;
13)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) o dell’UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell’Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I o II, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»
;
14)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
1. Il Consiglio esegue le modifiche dell’allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta degli Stati membri o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l’elenco contenuto nell’allegato II e adotta le relative modifiche.»
;
15)
all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l’allegato II.»
;
16)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
1. Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all’allegato I.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all’allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data di designazione.»
;
17)
l’articolo 26 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono sospese le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui si applicano ad Ali Akbar Salehi.»
;
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
18)
gli articoli 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 septies e 26 octies sono soppressi;
19)
gli allegati III, IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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