Art. 1

In vigore dal 18 set 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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