Art. 1
In vigore dal 18 set 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:106:oj#art-1