Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

In vigore dal 19 ago 2025
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata: 1) all'articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) un numero di animali selezionati con metodo casuale: — all'interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento; o — nello stabilimento di origine, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati non prima dei 21 giorni precedenti la data dello spostamento e non più tardi delle 48 ore precedenti lo spostamento;»; 2) all'articolo 3, lettera e), la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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