Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
In vigore dal 19 ago 2025
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1)
all'articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
un numero di animali selezionati con metodo casuale:
—
all'interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento;
o
—
nello stabilimento di origine, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati non prima dei 21 giorni precedenti la data dello spostamento e non più tardi delle 48 ore precedenti lo spostamento;»;
2)
all'articolo 3, lettera e), la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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