Art. 1
In vigore dal 31 lug 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
1.
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
La Bulgaria provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti della Bulgaria una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato I, parti A e B.
La Bulgaria provvede affinché:
a)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese destinazioni situate in un'altra ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, parte B, siano vietati per ciascuna di tali zone di protezione e di sorveglianza e di tali ulteriori zone soggette a restrizioni fino ai termini di cui all'allegato;
b)
i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell'allegato verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di un'ulteriore zona soggetta a restrizione siano vietati fino alla revoca, conformemente ai termini di cui a tale allegato, di tutte le zone di protezione situate entro tale perimetro;
c)
i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria siano vietati fino al 31 ottobre 2025.
Articolo 3
La Bulgaria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione e fino ai termini ivi stabiliti.
I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato.»
Articolo 4
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
2.
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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