Art. 3
In vigore dal 30 lug 2025
La Bulgaria e l'Italia notificano all'OMPI il rifiuto della protezione relativa alla denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) entro un anno dalla loro adesione all'Atto di Ginevra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:1546:oj#art-3