Art. 1

In vigore dal 29 lug 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 è così modificata: 1) all’, è aggiunto il seguente punto 10: «10) “assegnazione mediante asta non competitiva”: procedura di emissione mediante la quale quantitativi di titoli di debito dell’Unione e di Euratom supplementari rispetto ai quantitativi messi all’asta sono assegnati ai membri della rete di operatori principali che hanno partecipato all’asta, su loro richiesta, sulla base di un prezzo prestabilito, entro un determinato periodo di tempo successivo all’asta e utilizzando per l’assegnazione, se del caso, una piattaforma d’asta.»; 2) all’articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante una piattaforma d’asta e operazioni sindacate;»; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) acquistare come minimo la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom, su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1. I quantitativi di titoli di debito dell’Unione e di Euratom emessi tramite assegnazioni mediante asta non competitiva sono esclusi dal calcolo della percentuale media ponderata minima dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom, su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1.»; 4) all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto h): «h) stabiliscono le norme dettagliate per l’uso e il funzionamento delle aste e delle assegnazioni mediante asta non competitiva.»; 5) all’articolo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell’Unione o di Euratom e partecipare alle assegnazioni mediante asta non competitiva, previa partecipazione e previo acquisto di titoli di debito dell’Unione o di Euratom mediante l’asta corrispondente;»; 6) all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) aver acquistato una quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione e da Euratom espressa come media ponderata delle ultime aste su base continuativa. I quantitativi emessi tramite assegnazioni mediante asta non competitiva sono esclusi dal calcolo della quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom espressa come media ponderata delle ultime aste su base continuativa;»; 7) all’allegato I, il punto 1, lettera g), è sostituito dal seguente: «g) Ai calcoli del volume acquistato dagli operatori principali nel corso del periodo di sei mesi in questione si applicano le ponderazioni di cui alla tabella seguente: Durata residua 3,5] ]3,5 mesi-1 anno] ]1 anno-4 anni] ]4 anni-8 anni] ]8 anni-12 anni] ]12 anni-17 anni] ]17 anni-23 anni] Oltre 23 anni Coeff. 0,5 1 2,5 5,5 10 15 20 25 I quantitativi emessi tramite assegnazioni mediante asta non competitiva sono esclusi da tale calcolo dei volumi acquistati».
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Art. 1 Decisione (UE) 2025/1709 — Testo vigente | Portale Normativo