Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 25 lug 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell'Albania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'Albania in materia di sicurezza e difesa; b) contribuire a potenziare le capacità di sicurezza e difesa delle forze armate albanesi al fine di migliorare la sicurezza e la resilienza nazionali e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle situazioni di crisi e nelle emergenze; c) rafforzare il potenziale di partecipazione dell'Albania alle missioni e operazioni dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e al quadro relativo alla capacità di dispiegamento rapido. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: a) veicoli tattici; b) veicoli del genio; c) veicoli polivalenti corazzati leggeri. La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, operativa e in materia di manutenzione, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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