Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 25 lug 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell'Albania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'Albania in materia di sicurezza e difesa;
b)
contribuire a potenziare le capacità di sicurezza e difesa delle forze armate albanesi al fine di migliorare la sicurezza e la resilienza nazionali e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle situazioni di crisi e nelle emergenze;
c)
rafforzare il potenziale di partecipazione dell'Albania alle missioni e operazioni dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e al quadro relativo alla capacità di dispiegamento rapido.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza:
a)
veicoli tattici;
b)
veicoli del genio;
c)
veicoli polivalenti corazzati leggeri.
La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, operativa e in materia di manutenzione, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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