Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 25 lug 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore di Gibuti («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione e Gibuti;
b)
contribuire a potenziare le capacità complessive delle forze armate di Gibuti nella salvaguardia della loro sovranità e dei loro diritti conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, rafforzare la sicurezza marittima nel Mar Rosso, così da proteggere meglio le linee di comunicazione marittime, le navi commerciali e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza da un ampio spettro di crisi marittime;
c)
rafforzare il potenziale di Gibuti nella conoscenza del settore marittimo, integrando le operazioni e iniziative della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione nel Mar Rosso.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza, e le infrastrutture, le forniture e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica:
a)
attuazione di un piano di resilienza per le navi pattuglia, attraverso l'offerta di attività di formazione in materia di istruzione navale e attrezzature per workshop specializzati, nonché il ripristino di parte dei mezzi marittimi di Gibuti;
b)
una stazione di sorveglianza costiera comprendente mezzi funzionali di intelligence, sorveglianza e ricognizione e un pontone galleggiante;
c)
mezzi di intervento rapido per la marina gibutiana.
4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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