Art. 1

In vigore dal 18 lug 2025
All’ dell’azione comune 2008/851/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie, oltre ai dati necessari per svolgere gli altri suoi compiti, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (EUROPOL) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.».
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