Art. 1
In vigore dal 18 lug 2025
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 1 bis bis è inserito il paragrafo seguente:
«2 septies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché:
a)
le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica; oppure
b)
un’analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.»
;
2)
all’articolo 1 bis quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XVIII.
Nell’allegato XVIII figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.»
;
3)
l’articolo 1 bis sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 bis
sexies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che:
a)
siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti nella presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, quali figurano nell’allegato XIX, parte A, della presente decisione;
b)
siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della presente decisione, quali figurano nell’allegato XIX, parte B, della presente decisione;
c)
non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della presente decisione, quali figurano nell’allegato XIX, parte C, della presente decisione.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione;
b)
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; o
c)
necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»
;
4)
all’articolo 1 bis septies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
alle operazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»
;
5)
all’articolo 1 bis septies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.»
;
6)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 bis octies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso dei gasdotti.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per:
a)
la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;
b)
richiedere compensazioni, recuperi o qualsiasi altro mezzo da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;
c)
effettuare e ricevere pagamenti o recuperi esigibili o che diventano esigibili in virtù o in relazione a ordinanze di un organo giurisdizionale, finanziamenti, assicurazioni, garanzie (warrant) o altri contratti o accordi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 stipulati prima del 20 luglio 2025;
d)
per una risoluzione di controversie o per un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2.
e)
servizi di manutenzione periodica strettamente necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o un impatto negativo sul settore della pesca.
Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti forniscono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione di tale progetto, la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l’operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell’Unione. La Commissione informa il Consiglio di tale parere.
4. Gli operatori informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 1 bis nonies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
a)
il Fondo russo per gli investimenti diretti;
b)
una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti;
c)
una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione in cui un’entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell’allegato XXII della presente decisione;
d)
una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un’entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell’allegato XXIII della presente decisione;
e)
una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), c) o d) del presente paragrafo.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma della presente decisione.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»
;
7)
l’articolo 1 sexies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità od organismi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità che figura nell’elenco di cui all’allegato VIII.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
b)
effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
1 quater. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’esecuzione di operazioni con la Bank Zenit, inserita in elenco all’allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per:
a)
l pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90 ;
b)
l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»
;
8)
l’ duodecies è così modificato:
a)
il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:
«2 ter. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 ai soggetti seguenti:
a)
governo russo; o
b)
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«10 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 ter non si applica alla fornitura di software con determinati usi nei settori bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
9)
l’articolo 3 bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o a un uso in Russia.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Qualora sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.»
;
10)
l’articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis nonies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 ottobre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
3 bis decies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
b)
al paragrafo 4 bis sono aggiunte le lettere seguenti:
«e)
i beni di cui al codice NC 7615 10 , al codice NC 8414 60 e al codice NC 8422 30 ;
f)
i beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«5 nonies. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici.
5 decies. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»
;
11)
all’articolo 4 sexdecies è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. L’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.»
;
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 sexdecies bis
1. A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato XXIV.
I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.»
;
13)
l’articolo 4 septdecies è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 2709 00 , originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:
a)
il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e
b)
il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 alla data della conclusione di tale contratto.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l’allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:
a)
il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l’allegato XI della presente decisione; e
b)
il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XI alla data della conclusione di tale contratto.»
;
c)
al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tale prodotto non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014;»
;
d)
al paragrafo 6, è aggiunta la lettera a bis):
«a bis)
dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell’allegato XI della presente decisione;»
;
e)
il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente:
«6 bis. In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell’allegato XIII, caricati a partire dal 20 febbraio 2024, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile di tali prodotti, fissato nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e nell’allegato XI della presente decisione per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo.»
;
f)
il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il tetto sui prezzi del petrolio è calcolato e valutato periodicamente secondo un meccanismo stabilito nel regolamento (UE) 2025/1495 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, in virtù del quale la Commissione è tenuta a:
i)
monitorare i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate;
ii)
sulla base di tali dati, calcolare il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi;
iii)
pubblicare un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato; e
iv)
modificare l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 15 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi. Al fine di continuare a conseguire efficacemente i suoi obiettivi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è pari al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15 %. Se il nuovo prezzo calcolato varia del 5 % o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non è modificato.
Il tetto sui prezzi modificato si applica il primo giorno del mese successivo al mese dell’entrata in vigore di ciascuna modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014.
Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è valutato entro il 15 aprile 2026 e successivamente ogni sei mesi, sulla base, tra l’altro, del coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi del petrolio. La valutazione è presentata al Consiglio unitamente, se del caso, alle proposte di modifica.
Tale valutazione può essere effettuata in un momento precedente, ove debitamente giustificato dall’evoluzione del mercato petrolifero, da circostanze geopolitiche o da altre considerazioni pertinenti.
La valutazione tiene conto dell’efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all’evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.
Sulla base di tale relazione, il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sono riesaminati dal Consiglio.»
14)
all’articolo 4 septvicies è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento energetico.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»
;
15)
all’articolo 7 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro, che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
2 ter. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un’indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.»
;
16)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 7 ter
Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della presente decisione che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
Ove del caso, l’Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.
Articolo 7 quater
Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, ovvero dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.»
;
17)
l’articolo 8 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 quater
Il Consiglio, deliberando all’unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV.»
;
18)
gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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