Art. 1
In vigore dal 18 lug 2025
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—
2 200 000 EUR per il periodo dal 1o ottobre 2025 al 30 settembre 2026.»
;
2)
all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:1473:oj#art-1