Art. 1
In vigore dal 18 lug 2025
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis bis
1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento relativi:
a)
alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o
b)
all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
2)
l'articolo 1 ter è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 3204 11 , 3204 12 , 3204 13 , 3204 14 , 3204 15 , 3204 16 , 3204 17 , 3204 18 , 3204 19 , 3204 20 , 3506 10 , 3506 91 , 3907 10 , 3907 21 , 3907 30 , 3907 50 , 3907 61 , 3907 69 e 3907 99 che sono necessari per l'esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 ter. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nel codice 9032 89 che sono necessari per l'esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni seguenti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:
a)
beni che rientrano nel codice NC 8417 20 ;
b)
tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;
c)
beni che rientrano nel codice NC 8414 60 ;
d)
beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»
;
3)
l'articolo 2 quinquies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.»
;
4)
l' quindecies è sostituito dal seguente:
« quindecies
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I;
b)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui agli nonies, 2 decies, 2 undecies o 2 sexdecies o elencati all’allegato II, III o V;
c)
qualsiasi altra persona, entità o altro organismo bielorusso, compreso il governo bielorusso;
d)
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.
2. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma della presente decisione se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
3. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
4. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.»
;
5)
sono inseriti gli articoli seguenti:
« quindecies bis
Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all' quindecies, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.
Se del caso, l'Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.
quindecies ter
Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della presente decisione.»
;
6)
l' sexvicies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato V o con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato V.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
b)
effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.»
;
7)
l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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