Art. 3
In vigore dal 15 lug 2025
1. La Commissione monitora costantemente l’applicazione del quadro giuridico dell’Organizzazione europea dei brevetti su cui si basa la presente decisione al fine di valutare se l’Organizzazione europea dei brevetti continui a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l’Organizzazione europea dei brevetti non garantisce il rispetto del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione.
3. Almeno ogni quattro anni, la Commissione verifica la constatazione enunciata all’ in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute nell’ambito del riesame effettuato congiuntamente con l’Organizzazione europea dei brevetti.
4. Qualora abbia indicazioni del fatto che non è più garantito un livello di protezione adeguato, la Commissione ne informa l’Organizzazione europea dei brevetti. Se necessario, la Commissione può decidere di sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o di limitarne l’ambito di applicazione, conformemente all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.
La Commissione può inoltre sospendere, abrogare o modificare la presente decisione qualora la mancanza di cooperazione da parte dell’Organizzazione europea dei brevetti le impedisca di determinare se vi sia un impatto sulla valutazione di cui all’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:1382:oj#art-3