Art. 1
In vigore dal 14 lug 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2025 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell’Unione europea e dell’Ucraina, del trattamento «mercato interno» per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:1487:oj#art-1