Art. 1
In vigore dal 8 lug 2025
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («partecipanti») per quanto riguarda la linea comune che proroga l’ammissibilità dell’Ucraina agli aiuti legati si basa sul progetto di linea comune accluso alla presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti per quanto riguarda la proroga della linea comune di cui al paragrafo 1 è di sostegno alla proroga fino a un massimo di quattro anni.
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