Art. 1
In vigore dal 8 lug 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche delle disposizioni di tale accordo sui tassi d’interesse consiste nel sostenere una decisione basata sul progetto di testo accluso alla presente decisione.
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