Art. 1
In vigore dal 8 lug 2025
Nella decisione 2014/219/PESC, all’articolo 18, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Essa si applica fino al 31 gennaio 2027, ad eccezione dell’articolo 14 bis, che si applica fino al 31 gennaio 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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