Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 8 lug 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore di Cabo Verde («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e Cabo Verde in materia di sicurezza e difesa;
b)
contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate di Cabo Verde al fine di proteggere la sovranità di Cabo Verde in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale e, di conseguenza, proteggere meglio le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza; e
c)
rafforzare il potenziale di Cabo Verde per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e il suo contributo ad azioni congiunte nel quadro dell’architettura di Yaoundé.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e le forniture e i servizi seguenti:
a)
una nave pattuglia oceanica; e
b)
corsi di addestramento in tecniche di pilotaggio e/o manutenzione di aeromobili.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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