Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 8 lug 2025
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore di Cabo Verde («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e Cabo Verde in materia di sicurezza e difesa; b) contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate di Cabo Verde al fine di proteggere la sovranità di Cabo Verde in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale e, di conseguenza, proteggere meglio le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza; e c) rafforzare il potenziale di Cabo Verde per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e il suo contributo ad azioni congiunte nel quadro dell’architettura di Yaoundé. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e le forniture e i servizi seguenti: a) una nave pattuglia oceanica; e b) corsi di addestramento in tecniche di pilotaggio e/o manutenzione di aeromobili. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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