Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 4 lug 2025
Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «soia». 2.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il nome dell’organismo sull’etichetta dei prodotti o, se del caso, nei documenti che li accompagnano, figura la dicitura «ricco di grassi monoinsaturi e povero di grassi polinsaturi». 3.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalla soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 di cui all’, ad eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
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