Art. 1
In vigore dal 3 lug 2025
La Francia provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
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