Art. 1
In vigore dal 27 giu 2025
L’Italia provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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