Art. 1
Cellula di progetto
In vigore dal 26 giu 2025
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 è pari a 7 493 238,13 EUR.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Cellula di progetto
1. L’EU BAM Rafah dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l’EU BAM Rafah agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi all’EU BAM Rafah e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’EU BAM Rafah è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell’Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EU BAM Rafah, qualora i progetti siano:
a)
previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure
b)
integrati nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
Una volta che la Commissione o tali Stati abbiano proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall’EU BAM Rafah, quest’ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.
Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
3. I contributi finanziari dell’Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.»
;
3)
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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