Art. 1

Cellula di progetto

In vigore dal 26 giu 2025
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata: 1) all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 è pari a 7 493 238,13 EUR.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1.   L’EU BAM Rafah dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l’EU BAM Rafah agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi all’EU BAM Rafah e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’EU BAM Rafah è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell’Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EU BAM Rafah, qualora i progetti siano: a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione. Una volta che la Commissione o tali Stati abbiano proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall’EU BAM Rafah, quest’ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EU BAM Rafah nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3.   I contributi finanziari dell’Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.» ; 3) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2026.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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