Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

In vigore dal 25 giu 2025
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata: 1. all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni sono consentiti solo alle condizioni seguenti: i) sono autorizzati dall’autorità competente; ii) un numero di animali selezionati con metodo casuale, all’interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento; iii) gli animali sono spostati direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni;»; 2. all’articolo 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti: «f) I movimenti di prodotti lattiero-caseari di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni sono consentiti solo se autorizzati dall’autorità competente e: i) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi elencati nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; o ii) l’autorità centrale competente sta valutando costantemente la situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini e i relativi rischi nelle zone particolari di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, tenendo conto di eventuali nuovi sviluppi della situazione epidemiologica specifica, e i risultati di tale valutazione indicano che il rischio di diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini associato a tali movimenti è trascurabile; g) è vietato il ripopolamento con ovini e caprini degli stabilimenti colpiti.». 3. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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