Art. 2

In vigore dal 23 giu 2025
1.   Le spese connesse alla continuità amministrativa tra i mandati degli RSUE durante il periodo dal 1o marzo 2025 al 22 giugno 2025 sono coperte dall'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/758. 2.   Le spese connesse all'attuazione del mandato dell’RSUE durante il periodo dal 23 giugno 2025 al 28 febbraio 2026 sono coperte dall'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/758.
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