Art. 1
Riesame delle capacità e delle infrastrutture degli Stati membri
In vigore dal 23 giu 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il portafoglio servizi GOVSATCOM comprende le seguenti categorie di servizi di comunicazione governativa o non governativa:»;
b)
è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
«2 bis. Il sistema che fornisce i servizi governativi soddisfa i requisiti seguenti:
a)
è controllato da uno Stato membro e tale Stato membro decide in merito alle sue caratteristiche principali, ne supervisiona l’utilizzo e ne determina gli utenti;
b)
i servizi governativi sono destinati all’uso esclusivo di uno Stato membro o dell’autorità di uno Stato membro;
c)
i servizi governativi nell’insieme comune a livello di Unione rispettano gli attributi di cui all’allegato II per servizi in comune solidi e rafforzati.»
;
2)
è inserito l’articolo 6 bis seguente:
«Articolo 6 bis
Riesame delle capacità e delle infrastrutture degli Stati membri
1. Tenendo conto del monitoraggio dell’offerta e della domanda di GOVSATCOM di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/696, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima o di un altro Stato membro ed entro due mesi da tale richiesta, se accettano di condividere capacità o infrastrutture di terra nel quadro di GOVSATCOM.
2. La Commissione valuta le capacità o le infrastrutture di terra di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dal ricevimento di una risposta da uno Stato membro e, ove necessario, svolge le procedure di acquisizione.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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