Art. 1

Riesame delle capacità e delle infrastrutture degli Stati membri

In vigore dal 23 giu 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il portafoglio servizi GOVSATCOM comprende le seguenti categorie di servizi di comunicazione governativa o non governativa:»; b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente: «2 bis.   Il sistema che fornisce i servizi governativi soddisfa i requisiti seguenti: a) è controllato da uno Stato membro e tale Stato membro decide in merito alle sue caratteristiche principali, ne supervisiona l’utilizzo e ne determina gli utenti; b) i servizi governativi sono destinati all’uso esclusivo di uno Stato membro o dell’autorità di uno Stato membro; c) i servizi governativi nell’insieme comune a livello di Unione rispettano gli attributi di cui all’allegato II per servizi in comune solidi e rafforzati.» ; 2) è inserito l’articolo 6 bis seguente: «Articolo 6 bis Riesame delle capacità e delle infrastrutture degli Stati membri 1.   Tenendo conto del monitoraggio dell’offerta e della domanda di GOVSATCOM di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/696, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima o di un altro Stato membro ed entro due mesi da tale richiesta, se accettano di condividere capacità o infrastrutture di terra nel quadro di GOVSATCOM. 2.   La Commissione valuta le capacità o le infrastrutture di terra di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dal ricevimento di una risposta da uno Stato membro e, ove necessario, svolge le procedure di acquisizione.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:1211:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo