Art. 1
In vigore dal 19 giu 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata:
all’, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
«c)
i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri siano vietati fino al 30 settembre 2025.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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