Art. 1

In vigore dal 19 giu 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata: all’, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri siano vietati fino al 30 settembre 2025.»
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