Art. 1

In vigore dal 17 giu 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni e alla ripartizione dei seggi tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri è ‘allegata alla presente decisione.
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