Art. 1
In vigore dal 17 giu 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell’accesso concesso da una parte alle navi dell’altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell’accordo per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2038, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per la pesca accluso alla presente decisione.
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