Art. 2

In vigore dal 16 giu 2025
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 345, le seguenti parti dell’accordo sono applicate in via provvisoria tra l’Unione e la Repubblica dell’Uzbekistan, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’Unione e la Repubblica dell’Uzbekistan si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, oltre all’indicazione di tali parti dell’accordo che devono essere applicate a titolo provvisorio, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: ; c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2; d) titolo IV (eccetto gli articoli 26, 75 (nella misura in cui riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia penale) e 233 e l’articolo 234, paragrafi da 2 a 4); e) titolo V: articoli 284, 285, 286, 288, 289 (eccetto la lettera b)], 290, 291 (eccetto le lettere a), f) e i) del paragrafo 1), 292, 306 e 307; f) titolo VII: articoli da 331 a 336; g) titolo VIII, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; h) titolo IX, eccetto l’articolo 347, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e i) allegati 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A e 14-B, nonché il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Storico versioni

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