Art. 3

In vigore dal 16 giu 2025
Dal 30 luglio 2025 fino al 29 luglio 2026 gli operatori economici possono utilizzare le denominazioni comuni degli ingredienti figuranti nell’allegato della presente decisione ai fini della conformità alle prescrizioni relative all’etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009.
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