Art. 1
Modifica
In vigore dal 11 giu 2025
Modifica
L’articolo 7 della decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Concessione in prestito di titoli
Salvo i titoli che non soddisfano più i requisiti di qualità creditizia previsti per i titoli acquistati nell’ambito del programma di acquisto per il settore societario o del terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, l’Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell’ambito del PEPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l’efficacia del PEPP.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2025:1241:oj#art-1