Art. 1
Modifica
In vigore dal 11 giu 2025
Modifica
L’articolo 4 della decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Controparti idonee
Sono controparti idonee per il CBPP3, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema:
a)
i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, ai sensi dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b)
ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all’area dell’euro che siano attive nel mercato delle obbligazioni garantite; e
c)
gli emittenti di obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema ai quali non si applichino né la lettera a) né la lettera b), ma solo nel caso di riacquisto della pertinente obbligazione garantita da parte di tale emittente nell’ambito di un buyback.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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