Art. 2

In vigore dal 11 giu 2025
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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