Art. 1

In vigore dal 5 giu 2025
L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 1) all’articolo 16, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2027 è di 170 866 980 EUR, di cui l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 64 492 980 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 106 374 000 EUR. La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 106 374 000 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 2) all’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2027.».
Storico versioni

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