Art. 1
In vigore dal 27 mag 2025
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio (*1) e nei considerando da 8 a 13 della decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio (*2), gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
degli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;
b)
dei membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
c)
dei ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
d)
dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
e)
dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
f)
dei membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o
g)
delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,
e delle persone ad essi associate, elencate nell’allegato I.;
(*1) Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj)."
(*2) Decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2025/1096, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj)»;"
2)
l’articolo 28 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone ed entità che hanno tratto vantaggio dall’ex regime di al-Assad o l’hanno sostenuto, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come indicato nei considerando da 5 a 12 della decisione (PESC) 2015/1836 e nei considerando da 8 a 13 della decisione (PESC) 2025/1096, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a)
dagli imprenditori di spicco che operano in Siria e sono collegati all’ex regime di al-Assad;
b)
dai membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
c)
dai ministri del governo siriano in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
d)
dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
e)
dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica fra maggio 2011 e dicembre 2024;
f)
dai membri delle milizie fedeli al regime di al-Assad; o
g)
dai membri di entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,
e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell’allegato I.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità elencate nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.»
;
c)
al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;»
;
d)
al paragrafo 6, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
destinati a entità statali siriane, elencate nell’allegato I, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.»
;
e)
al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona o dell’entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;»
;
f)
al paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità elencate nell’allegato I; e»
;
g)
il paragrafo 9 è soppresso;
h)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano a un trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato I, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato I in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.»
;
i)
il paragrafo 15 è soppresso;
j)
il paragrafo 16 è soppresso;
3)
l’articolo 28 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate nell’allegato I da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano destinati all’acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi, o a finanziamenti o assistenza finanziaria associati, ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche resi disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate nell’allegato I da parte delle missioni diplomatiche o consolari.»
;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«7. In deroga all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle entità che figurano in elenco al n. 42 e al n. 43 alla “sezione B. Entità” nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria ai fini della cooperazione fra tali entità e l’entità o l’ente pubblico di uno Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione.
8. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, l’autorizzazione si considera concessa.
9. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 7 entro quattro settimane dalla concessione.»
;
4)
l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate nell’allegato I, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»
;
5)
all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati nell’allegato I.»
;
6)
l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»
;
7)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
1. La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2026. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui dall’articolo 28 bis, paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda l’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.
2. Il Consiglio sottolinea l’importanza di prevenire la violazione dei diritti sovrani degli Stati membri all’interno delle rispettive zone marittime, in conformità del diritto del mare. Su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi violazione di questo tipo dà immediatamente avvio a una discussione sulla modifica delle misure restrittive, nel contesto del loro riesame costante.»
;
8)
gli articoli 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 ter sono soppressi;
9)
l’allegato II è soppresso;
10)
l’allegato III è soppresso.
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