Art. 1
In vigore dal 26 mag 2025
La decisione (PESC) 2024/1484 è così modificata:
1)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
La presente decisione si applica fino al 28 maggio 2026.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Le eccezioni di cui all’, paragrafo 7, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»
;
2)
l’allegato della decisione (PESC) 2024/1484 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2025:1070:oj#art-1