Art. 4

In vigore dal 22 mag 2025
Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo del reattore ad alto flusso alle autorità di regolamentazione dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori contributi sono sospesi così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.
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