Art. 3

Mandato

In vigore dal 20 mag 2025
Mandato 1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici di cui all’, il mandato è: a) fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la risoluzione 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo; b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, in particolare con Israele e l’Autorità palestinese, con i pertinenti attori politici e paesi della regione, e con altri pertinenti paesi, nonché con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, quali la Lega degli Stati arabi o il Consiglio di cooperazione del Golfo, al fine di cooperare con essi nel rafforzamento del processo di pace; c) approfittare dell’evoluzione del panorama regionale in Medio Oriente e, in particolare, della normalizzazione delle relazioni tra Israele e una serie di paesi arabi, al fine di far progredire ulteriormente il processo di pace e contribuire così alla stabilità regionale; d) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, compresi gli sviluppi relativi al conflitto a Gaza e nella regione a seguito degli attacchi terroristici brutali e indiscriminati di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, al dialogo con i partner arabi e all’attuazione dell’iniziativa di pace araba; e) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l’altro presentando proposte a nome dell’Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati; f) assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali; g) contribuire alla gestione delle crisi e all’allerta precoce; h) contribuire all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi; i) contribuire alle iniziative politiche volte a promuovere una soluzione sostenibile per il futuro della Striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese, a sostenere il ritorno dell’Autorità palestinese a Gaza, anche agevolando le discussioni tra Israele e l’Autorità palestinese, e a promuovere gli sforzi umanitari; j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dello Stato di diritto; k) formulare proposte relativamente all’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente compiuti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi e all’Alleanza globale per l’attuazione della soluzione dei due Stati, anche per quanto riguarda gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione; l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare nel Territorio palestinese occupato, tra cui la politica di insediamento e l’istigazione alla violenza e l’incitamento all’odio; m) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sulle donne, la pace e la sicurezza; n) contribuire alla migliore comprensione e visibilità del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione; o) aprire un canale di dialogo con i rappresentanti della società civile, comprese le donne e i giovani, nonché con coloro che partecipano a misure volte a creare fiducia tra le parti. 2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività condotte dall’Unione nella regione connesse al processo di pace in Medio Oriente.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2025/976) — Testo vigente | Portale Normativo